La revisione periodica

La revisione dei veicoli è prevista e disciplinata da norme europee recepite nell’ordinamento italiano. Semplificando al massimo, con la revisione si accerta che sussistano le condizioni di sicurezza per la circolazione e che il veicolo rientri nei limiti di silenziosità e di emissioni inquinanti previsti dalla normativa. Ed è solo il superamento della revisione che autorizza un veicolo a circolare: senza revisione, niente circolazione.

La periodicità

La revisione ha periodicità diversa a seconda del tipo di veicolo. È annuale per i seguenti veicoli:

  • veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a 9 compreso quello del conducente (autobus);
  • autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
  • rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t (compresi i semirimorchi);
  • autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
  • autoambulanze;
  • veicoli atipici eccetto i veicoli d’epoca e i veicoli di interesse storico collezionistico;
  • autovetture e autoveicoli di categoria M1 in servizio di linea;
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate;
  • filobus;
  • trenini turistici.

La revisione è biennale per i seguenti veicoli:

  • autovetture;
  • autoveicoli destinati ai trasporti di cose o a uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate (autocarri, usi speciali e trasporti specifici);
  • autoveicoli per trasporto promiscuo;
  • autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tonnellate;
  • quadricicli a motore;
  • ciclomotori e motoveicoli;
  • veicoli di interesse storico collezionistico soggetti a revisione biennale.

In ogni caso, i veicoli devono essere presentati alla visita periodica insieme al carrello appendice eventualmente abbinato.

Attenzione: i veicoli di interesse storico e collezionistico sono sottoposti a revisione periodica con cadenza biennale. Le revisioni sono effettuate tenendo conto dell’anno di costruzione del veicolo. I motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca che non coincidono con i veicoli di interesse storico e collezionistico sono iscritti in un apposito elenco presso il centro storico del Dipartimento per i trasporti del ministero delle Infrastrutture e sono soggetti a revisione quinquennale per la conferma dell’iscrizione nell’elenco nazionale; tale revisione è però diversa da quella prevista per le altre categorie di veicoli in quanto verte sulla verifica della completa originalità in ogni loro parte costruttiva

La prima revisione e le successive

La prima revisione, in base alla periodicità prevista per il tipo di veicolo, va fatta entro la fine del mese di immatricolazione del veicolo riportato sulla carta di circolazione (rigo I). Per esempio, se un’auto è stata immatricolata il 17 febbraio 2014, la prima revisione dovrà essere fatta entro il 28 febbraio 2018.

Le revisioni successive, invece, vanno fatte entro la fine del mese in cui è stata fatta la revisione precedente, sempre in base alle regole di periodicità previsto per il tipo di veicolo da revisionare. Per esempio, se una vettura è stata revisionata l’11 ottobre 2012, la revisione successiva dovrà essere fatta entro il 31 ottobre 2014.

Nulla vieta, ovviamente, di anticipare il mese della revisione. Bisogna solo ricordare, in quel caso, che l’anticipo diventa la nuova scadenza per il futuro.

Attenzione: un veicolo non sottoposto a revisione non può circolare, nemmeno per recarsi in motorizzazione o a un centro revisioni (vedere capitolo “sanzioni”). Anche perché in caso d’incidente con colpa l’assicurazione risarcirà comunque il danno eventualmente provocato, ma, salvo diverse disposizioni contrattuali, avrà il diritto di rivalersi sull’assicurato.

Quanto costa

Ai 45 € di tariffa di legge va aggiunta l’Iva ed un versamento di 10,20 € di diritti Ministeriali, oltre al corrispettivo per il servizio postale di 1,78 €. In tutto, insomma, 66,88 €.

La revisione straordinaria

La revisione di un singolo veicolo può essere disposta dalla motorizzazione civile, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale, qualora vi siano dubbi sulla persistenza dei requisiti per circolare o in seguito a un incidente stradale.

Premesso che per la sicurezza propria e altrui bisognerebbe controllare l’efficienza del mezzo e di tutti i suoi dispositivi ogni volta che ci si mette al volante, prima di portarlo a effettuare la revisione è utile fare un “check-up” preventivo. Effettuando una corretta manutenzione e tenendo sempre sotto controllo l’efficienza dei dispositivi si è certi di arrivare alla revisione con la serenità di avere ottemperato sia alle regole imposte dalle normative sia a quella del buon senso.

Durante la revisione

Durante la revisione, oltre alla verifica della congruità fra il numero di telaio e la targa riportata sulla carta di circolazione, sono controllati i gas di scarico, la rumorosità, la dotazione, l’efficienza dei dispositivi, l’assenza di corrosione e di eccessivi danni sulla carrozzeria, il funzionamento di clacson e luci nonché dell’impianto frenante e dello sterzo, l’efficienza delle cinture di sicurezza. Inoltre, vengono anche analizzate l’integrità di retrovisori e cristalli oltre all’idoneità degli pneumatici.

Quando la revisione dà esito negativo, sul documento di circolazione viene apposto l’esito “ripetere”, seguito dal codice dell’anomalia riscontrata (1 freni, 2 sterzo (cuscinetti, stato, giochi), 3 visibilità (vetri, specchi, tergicristallo), 4 luci (efficienza, orientamento), 5 ruote, assi, sospensioni, 6 telaio (carrozzeria, porte), 7 equipaggiamenti (cinture, avvisatore acustico eccetera), 8 effetti nocivi (rumori, gas di scarico), 9 particolari per veicoli di categoria M2 e M3, 10 identificazione del veicolo (targa, telaio).

Se si tratta di “esito sospeso” è possibile portare il veicolo in officina nella stessa giornata per il ripristino (la circolazione in altri giorni, salvo quello della revisione, comporta la multa da 1.941 euro e il fermo del veicolo per 90 giorni). Se invece si tratta di “esito ripetere” è possibile circolare per un mese purché si sia provveduto al ripristino dell’efficienza. Trascorso il mese scatta la sanzione da 1.941 euro più il fermo del veicolo per 90 giorni.

Le sanzioni

Chi circola con un mezzo non revisionato viola l’articolo 80 del codice della strada. L’omessa revisione prevede una sanzione di 168 euro e l’annotazione sul documento di circolazione che “il veicolo è sospeso dalla circolazione fino all’effettuazione della revisione” (la stessa sanzione è prevista in caso di omessa revisione singola straordinaria). Significa che il veicolo può essere condotto per la via più breve e per il tempo strettamente necessario fino al luogo di custodia indicato dal conducente e ha il permesso di circolare solo per recarsi alla revisione.

Se la violazione è commessa in autostrada, si viola l’articolo 176 che prevede la stessa multa di 168 euro ma, come sanzione accessoria, il ritiro della carta di circolazione e il fermo amministrativo del veicolo. In questo caso il veicolo può essere affidato allo stesso conducente con obbligo di condurlo in un luogo espressamente indicato sul verbale.. In ogni caso, a partire dal punto in cui la violazione è contestata, il veicolo non può circolare in autostrada. Quindi o deve essere trasportato su carro attrezzi oppure deve essere scortato dalla polizia stradale fino alla prima uscita raggiungibile.

Se, invece, si circola con ripetuta omissione di revisione, la sanzione è di 336 euro e, anche in questo caso c’è l’annotazione sulla carta di circolazione.

Chi circola con veicolo sospeso dalla circolazione in seguito a omessa revisione è multato con 1.941 euro più il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni

Infine, se si esibisce una falsa attestazione di revisione, la sanzione sale a 419 euro ed è previsto il ritiro della carta di circolazione. Non solo, questa violazione può far scattare anche la denuncia di falso in atto pubblico.

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